Art. 85 — (L) Divieto di percepire compensi o rimborsi

ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

Ogni patto contrario è nullo.

La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.