Art. 85 — (L) Divieto di percepire compensi o rimborsi
ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)
Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
Ogni patto contrario è nullo.
La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.