Art. 77 — (L) Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione
ART. 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)
I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.