Art. 72 — (R) Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia
ART. 72 (R) (Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia)
L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.