Art. 7 — (R) Rogatorie all'estero
ART. 7 (R) (Rogatorie all'estero)
Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
ART. 7 (R) (Rogatorie all'estero)
Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.