Art. 66 — (L) Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori
ART. 66 (L) (Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)
Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.