Art. 66 — (L) Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori

ART. 66 (L) (Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)

Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

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