Art. 57 — (R) Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato
ART. 57 (R) (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)
Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.