Art. 41 — (L) Trasferte di magistrati professionali e onorari
ART. 41 (L) (Trasferte di magistrati professionali e onorari)
Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.