Art. 38 — (L) Indennità di trasferta per atti di esecuzione
ART. 38 (L) (Indennità di trasferta per atti di esecuzione)
Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.