Art. 31 — (L) Indennità di trasferta e spese di spedizione
ART. 31 (L) (Indennità di trasferta e spese di spedizione)
Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.
Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.