Art. 295 — (L) Rinvio per la copertura finanziaria
ART. 295 (L) (Rinvio per la copertura finanziaria)
Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.