Art. 295 — (L) Rinvio per la copertura finanziaria

ART. 295 (L) (Rinvio per la copertura finanziaria)

Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.