Art. 294 — (L) Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato
ART. 294 (L) (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)
Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.