Art. 284 — (R) Raccordo
ART. 284 (R) (Raccordo)
Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
ART. 284 (R) (Raccordo)
Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.