Art. 273 — (L) Diritto di certificato
ART. 273 (L) (Diritto di certificato)
Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato: a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,10; (15) (40a) (45) (58) 75 b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.(15) (40a)