Art. 27 — (L) Notificazioni a richiesta delle parti
ART. 27 (L) (Notificazioni a richiesta delle parti)
Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.