Art. 269-bis — Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale
ART. 269-bis. (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale).
Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico.