Art. 267 — (L) Diritto di copia senza certificazione di conformità
ART. 267 (L) (Diritto di copia senza certificazione di conformita)
Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.