Art. 266 — (R) Raccordo
ART. 266 (R) (Raccordo)
Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.
ART. 266 (R) (Raccordo)
Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.