Art. 266 — (R) Raccordo

ART. 266 (R) (Raccordo)

Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.