Art. 263 — (L) Esenzione

ART. 263 (L) (Esenzione)

Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario.

Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico.

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