Art. 26 — (L) Indennità di trasferta e spese di spedizione
ART. 26 (L) (Indennità di trasferta e spese di spedizione)
L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.