Art. 26 — (L) Indennità di trasferta e spese di spedizione

ART. 26 (L) (Indennità di trasferta e spese di spedizione)

L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.

L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.