Art. 257 — (L) Tassa fissa

ART. 257(L) (Tassa fissa)

Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55.

La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.