Art. 232 — (L) Dilazione e rateizzazione del pagamento

ART. 232 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)

Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.

Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

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