Art. 22 — (R) Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio
ART. 22 (R) (Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)
Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.