Art. 218 — (R) Dilazione o rateizzazione del credito
ART. 218 (R) (Dilazione o rateizzazione del credito)
Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.
Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo.