Art. 214 — (R) Trasmissione di notizie
ART. 214 (R) (Trasmissione di notizie)
Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.