Art. 214 — (R) Trasmissione di notizie

ART. 214 (R) (Trasmissione di notizie)

Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.

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