Art. 209 — (R) Ufficio competente per le spese di mantenimento
ART. 209 (R) (Ufficio competente per le spese di mantenimento)
Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.