Art. 207 — (R) Recupero delle spese
ART. 207 (R) (Recupero delle spese)
Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
ART. 207 (R) (Recupero delle spese)
Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.