Art. 174 — (R) Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale
ART. 174 (R) (Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)
Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.