Art. 169 — (L) Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi
ART. 169 (L) (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)
La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.