Art. 168-bis — (L) Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime

ART. 168-bis (L) Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime

Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero.

La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui al comma 01 è effettuata ... con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.

Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. 3.01. Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura. 3.02. Se il pagamento è eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo: a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento; b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento; c) nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento; d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento. 3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280.

Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorità giudiziaria.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.