Art. 160 — (L) Funzioni sottoposte ad annotazioni
ART. 160 (L) (Funzioni sottoposte ad annotazioni)
I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
ART. 160 (L) (Funzioni sottoposte ad annotazioni)
I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.