Art. 156 — (R) Spese nella procedura di vendita di beni confiscati
ART. 156 (R) (Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)
Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.