Art. 152 — (R) Vendita
ART. 152 (R) (Vendita)
La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.
Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.