Art. 152 — (R) Vendita

ART. 152 (R) (Vendita)

La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.