Art. 15 — (R) Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato

(Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato).

Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

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