Art. 123 — (L) Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità

ART. 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita)

Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.