Art. 123 — (L) Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità
ART. 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita)
Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.