Art. 154 — Atti dei procedimenti giurisdizionali (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito.