Art. 147 — Bollo virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti di cento linee per ciascun foglio.

La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai tabulati, repertori e ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →