Art. 153 — Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta (articolo 74-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 149, comma 10, 150 e 151, comma 14, è effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilità speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione di continuità.

Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di ripartizione dell'imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell'imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all'articolo 152, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonché di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →