Tabelle

TESTO UNICO IVA

Tabella A * Parte I **

Prodotti agricoli e ittici

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 0101); 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 0102 - 0103 - 0104); 3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 0105 - ex 0207); 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 0106); 5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 0207 - ex 0208 - ex 0210); 6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 0209 - ex 1501); 7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 0304 - ex 0305), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura; 8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 0306 - ex 0307), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento; 9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 0401); 10) burro, formaggi e latticini (v.d. ex 0405 - 0406); 11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 0407); 12) miele naturale (v.d. 0409); 13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 0601 - 0602); 14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 0603 - ex 0604); 15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. da 0701 a 0708 - ex 0709 - ex 0711); 16) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 17) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 0713); 18) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 0714); 19) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 0801 a 0812 - 0813); 20) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 0814); 21) spezie (v.d. da 0904 a 0910); 22) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 1001 a 1005 - ex 1006 - 1007 - 1008); 23) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. da ex 1201 a ex 1207); 24) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 1209); 25) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 1212); 26) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non torrefatte (v.d. ex 1212); 27) coni di luppolo (v.d. 1210); 28) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 1211); 29) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 1212); 30) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. ex 1213); 31) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 1214); 32) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 1401 - ex 1404); 33) alghe (v.d. ex 1212); 34) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. 1509 - 1510 - ex 1522); 35) cera d'api greggia (v.d. ex 1521); 36) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 2009 ex 2204); 37) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 2204); 38) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 2206); 39) aceto di vino (v.d. ex 2209); 40) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 2306); 41) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 2307); 42) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 2308); 43) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 2401); 44) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. ex 4401); 45) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. ex 4403); 46) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 4403); 47) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. ex 4501); 48) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 5001); 49) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 5101 - ex 5103); 50) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 5102); 51) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 5301); 52) ramie' greggio (v.d. ex 5305); 53) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati (v.d. 5201 - 5202); 54) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 5302); 55) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 5305); 56) sisal greggia (v.d. ex 5305); 57) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 3301).

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →