Art. 9 — Ufficio competente

Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c), dell'art. 10.

La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

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