Art. 30 — Ratifica, convalida o conferma

La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22.

Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.

Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.

Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.

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