Art. 19 — Denuncia di eventi successivi alla registrazione

L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e` stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

Il termine di cui al comma 1 e` elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e` connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

Testo aggiornato al 2026-06-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La tariffa allegata al testo unico non è riprodotta: il testo integrale è disponibile su Normattiva.