Art. 95 — (L) Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.

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