Art. 32 — (L) Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.