Art. 97 — Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza , determinandone il relativo compenso a carico della società.

Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 81, comma 2.

La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

Testo aggiornato al 2026-06-19. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.