Art. 96-quater.4 — Interventi finanziati su base volontaria

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalità ivi indicate, il sistema di garanzia può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1. A tali risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.

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