Art. 95 — Succursali di banche di Stato terzo
Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 58-sexies, nonché dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.
Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 58-sexies, nonché dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.