Art. 69-ter — Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano: a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie; 97 b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61; c) alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter) .
Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.