Art. 58-bis — Trasferimenti rilevanti di attività o passività

I trasferimenti di attività o passività a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia. Le modalità per l'invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.

Testo aggiornato al 2026-06-19. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.