Art. 5 — Finalità e destinatari della vigilanza
Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari , degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.
Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.