Art. 33 — Norme generali

Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis.

Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.

La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".

La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore cinquecento euro.

Testo aggiornato al 2026-06-19. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.